Albo Geometri
Regolamento
 
ALLE AUTORITA’
I geometri non possono esercitare la professione se non iscritti all’Albo Professionale. (legge 25 - 4 -1938 n° 897)
Autorità, Uffici Giudiziari, Tecnici Amministrativi ed Enti sono pregati di attenersi strettamente a tali disposizioni e di non conferire incarichi professionali ai geometri non iscritti all’Albo Professionale né ricevere alcun elaborato che oltre la firma del geometra non riporti anche il timbro professionale.
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
Art. 348 - Codice di Procedura Penale
“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000”.
Art. 2231 - Codice Civile
“Quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato alla iscrizione di un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso salvo il diritto del prestatore di opera ai rimborsi delle spese incontrate ed un compenso adeguato alla utilità del lavoro compiuto”.

Ogni elaborato redatto dal geometra dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro professionale attestante che il geometra possiede i requisiti prescritti dalla legge.
Qualsiasi elaborato firmato dal geometra deve essere respinto se non vi è apposto il timbro professionale.
Autorità ed enti sono pregati di attenersi strettamente alla disposizione di legge e di non ricevere elaborati, o dare incarichi professionali ai non iscritti nell'albo dei liberi professionisti
 
FAC SIMILE DEL TIMBRO PROFESSIONALE
 

NORME REGOLAMENTARI PER L’USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

Art. 1
Ogni elaborato tecnico  redatto dal Geometra a richiesta dei privati, Enti e Uffici dovrà essere autenticato con l’apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede il requisito prescritto dalla Legge (iscrizione all’Albo).

Art. 2
Il timbro recherà il nome e cognome del professionista, l’attestazione ed il numero della iscrizione all’Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riportato in calce.

Art. 3
Il timbro sarà assegnato al Collegio in dotazione al Professionista che risulti iscritto nell’Albo dei Geometri di questa provincia. Il Geometra che riceve il timbro dovrà rilasciare ricevuta al Collegio apponendo la firma sull’apposito registro.

Art. 4
Qualora il Professionista cessi di essere iscritto nell’Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Collegio od in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà all’atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o sospensione, di trasferimento o della comunicazione del provvedimento adottato di iniziativa del Consiglio, restituire il timbro, e non avrà diritto ad alcun rimborso. Della avvenuta restituzione, sarà rilasciata ricevuta all’interessato dal Segretario, che ne farà annotazione sull’apposito registro,  in caso di smarrimento del timbro, l’iscritto dovrà farne immediata denuncia al Collegio, che, a richiesta e dietro pagamento, rilascerà un duplicato.

Art. 5
Il geometra cancellato dall’Albo, che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento  sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il Professionista cancellato dall’Albo, o sospeso dall’esercizio professionale, o dimissionario o trasferito, che continui l’esercizio della professione e faccia uso del timbro sarà passibile di denuncia alla Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 26 R.D. 11 febbraio 1929, n.274.

Art. 6
È fatto divieto ai geometri di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Collegio. L’uso dei  timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art. 3, è considerata infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli art. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n.274, per esercizio abusivo di professione.

Art. 7
L’Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione od alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro professionale, quelli sprovvisti dovranno essere restituiti al firmatario.

Art. 8
L’inadempienza da parte dell’iscritto alle prescrizioni del seguente regolamento è considerata infrazione perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dagli art. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

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